(Cicca sul titolo per andare al
documento di interesse)
(materiali)
(di
Marilena Masiero con la
prefazione di Daniela
Mariani Cerati)
1)
La Scuola inclusiva secondo
Massimo Antonucci, docente
di sostegno in un Liceo e
allievo del compianto Andrea
Canevaro [ vai
al documento ]
______________________
Graziella
Roda* ha esaminato il nuovo
Piano Educativo
Personalizzato (PEI) con una
serie di approfondimenti
riguardanti non solo il PEI
in quanto tale, ma
anche il contesto
nel quale il PEI deve essere
compilato e soprattutto
applicato.
Ritenendo
questo materiale, frutto di
una vita di studio e di
esperienza sul campo,
prezioso e meritevole di
un’ampia platea,
pubblichiamo i contributi
apparsi nella lista
"autismo-scuola" ad esso
dedicati"
--------------------------
Come
sapete, però, il
31
dicembre 2020 è
stato pubblicato il
decreto 182/2020 che
riporta,
tra le altre cose, le
linee guida concernenti
la definizione delle
modalità, anche
tenuto conto
dell'accertamento di cui
all'articolo 4 della
legge 5 febbraio 1992,
n. 104, per
l'assegnazione delle
misure di sostegno di
cui all’articolo 7 del
D.Lgs 66/2017 e il
modello di PEI, da
adottare da parte delle
istituzioni scolastiche.La
lunga
disamina del decreto
fatta dalla Dottoressa
Roda contiene
considerazioni
pedagogiche che vanno
oltre il contenuto del
decreto e pertanto le
lasciamo e invitiamo a
leggerle e meditarle.
Pubblichiamo
la
mail con la quale
Graziella annuncia
l’annullamento del
decreto, eccola:
"Come
ormai
si sa, il TAR del
Lazio, con sentenza
n.9795 del 14
settembre 2021 ha
annullato in
toto il
Decreto
interministeriale
n.182 del 2020 (e
allegati); il decreto
riguardava i nuovi
modelli nazionali di
PEI.
Per
fornire
le prime indicazioni
alle scuole, visto che
l'anno scolastico
è avviato, il
Ministero Istruzione
ha emanato la nota
prot.2044 del 17
settembre 2021, nella
quale si ricorda che
la normativa di
riferimento (e
cioè il Decreto
Legislativo n.66/2017
come modificato dal
successivo decreto
legislativo n.96/2019
è vigente, per
cui si prosegue con le
modalità
seguite fino allo
scorso anno.
Inserisco
due
dei numerosi link dai
quali si può
scaricare sia il testo
della sentenza sia la
nota ministeriale
sopra citate:
e
------------------------------
Qui
di seguito gli approfondimenti
precedentemente pubblicati:
* Graziella
Rosa,
pedagogista con esperienza
pluridecennale di docente di
scuola primaria, ha fatto
un’analisi critica di tale
decreto, che ora il
TAR
del Lazio, con sentenza
n.9795 del 14 settembre
2021, ha annullato in
toto.
2)
Anni
fa ho conosciuto Antonio
Guidi, molto prima che
diventasse ministro
per
la famiglia
e
la solidarietà
sociale.
https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Guidi_(politico)#:~:text=Antonio%20Guidi%20(Roma%2C%2013%20giugno,sociale%20nel%20governo%20Berlusconi%20I.
Era
neuropsichiatra
infantile, impegnato nel
rapporto con la scuola per
quanto riguardava gli alunni
certificati. Essendo nato
nel 1945 ed essendo affetto
da tetraparesi spastica, non
era stato ammesso a nessuna
scuola fino al liceo, quando
fu accettato in un liceo
privato.
Essendo
una
persona intelligente e
comunicativa, mi chiedevo
quale crudeltà
portasse i nati nel 45 ad
essere esclusi dalla scuola
di tutti.
Ma
le
leggi di allora tenevano ben
distinte le scuole speciali
dalle scuole normali.
Nel
suo
caso la disabilità
era solo motoria,
disabilità per la
quale basta togliere le
barriere architettoniche e
tutto viene risolto.
Più
complesso
è il caso della
disabilità
intellettiva e dei disturbi
del comportamento.
Qui
non
si tratta di mettere degli
scivoli e degli ascensori,
ma di imparare quelle
strategie di insegnamento
che si possano adattare al
proprio allievo disabile,
così come un vestito
viene fatto su misura dal
sarto e non comprato al
supermercato.
Anche
se
ancora vi sono luci ed
ombre, il ricordo della
segregazione di qualche
decennio fa deve renderci
orgogliosi della strada
fatta verso l’inclusione
scolastica.
Per
ripercorrerla
ho chiesto di darcene un
resoconto ad una maestra
elementare, Marilena
Masiero, che ha iniziato la
sua carriera nel 1969,
quando ancora c’erano le
scuole speciali e che ha poi
vissuto in prima persona le
ripercussioni delle leggi
sul proprio lavoro
Daniela
Mariani
Cerati
Cara
Daniela,
ho
parlato
a lungo con una collega che
ha speso tutta la sua vita
lavorativa come insegnante
di sostegno ed ha visto
quindi svilupparsi nel tempo
tutta l’ evoluzione delle
leggi, disposizioni,
normative a tutela dei
bambini diversamente abili.
Personalmente
io
ho cominciato a insegnare
nel lontano 1969 quando
c’erano ancora le classi
differenziali e le scuole
speciali. Vale a dire quando
nel “calderone” c’erano
tutti i bambini svantaggiati
senza distinzione fra
autistici, Down, ecc…
Le
insegnanti
al termine delle lezioni
assicuravano che alla fine
sarebbero diventate speciali
anche loro!
Bisognò
aspettare
il 1971 con la legge 118 che
all’art 28 stabiliva che
l’istruzione dell’obbligo
doveva avvenire nelle scuole
normali della scuola
pubblica.
Ci
furono
allora i primi inserimenti
di questi bambini
all’interno della classe
“normale”, ma noi insegnanti
eravamo disarmate,
letteralmente disarmate,
senza alcun tipo di
preparazione specifica.
Pienamente
consapevoli
delle nostre carenze, ognuna
di noi cercava di
documentarsi al meglio,
ricorrendo ai trattati di
pedagogia, metodologia e
psicologia degli autori
più accreditati per
cercare di capire la
differenza tra i vari tipi
di handicap ed il modo
migliore per approcciarci
con i nostri alunni
più sfortunati.
Il
Ministero
dell’Istruzione
probabilmente faceva
affidamento sulla nostra
buona volontà, sulla
speranza che prima o poi un
modo per integrarli
all’interno della classe
l’avremmo trovato, ma i
risultati chiaramente
lasciarono molto a
desiderare.
Fu
la
legge 517 del 1977 che
introdusse finalmente la
figura di un insegnante
specializzato per le
attività di sostegno.
Legge che stabiliva anche
con chiarezza gli strumenti
e le finalità per
l’integrazione scolastica
degli alunni con
disabilità.
Il
progetto
si sarebbe attuato con la
presa in carico dell’intero
Consiglio di Classe.
Finalmente
una
risorsa in più per
l’insegnante di classe che
si vedeva affiancare un /
una collega con cui
condividere il piano di
lavoro concordato e mirato
all’integrazione del bambino
disabile.
In
teoria
le finalità della 517
erano molto valide, in
pratica purtroppo non sempre
risultarono tali,
perché l’accordo tra
le maestre non era scontato.
L’insegnante di classe in
alcuni casi si riteneva di
serie A mentre relegava alla
serie B la collega di
sostegno. Se non c’era
un’intesa di fondo nel modo
di svolgere la didattica ora
l’una, ora l’altra si
sentiva giudicata e non
sempre il giudizio era
favorevole. Inoltre il
bambino / a diversamente
abile a volte disturbava il
normale svolgimento delle
attività con i suoi
modi ed atteggiamenti
incontrollati e per questo
veniva facilmente
allontanato / a dalla
classe.
Con
questi
presupposti non veniva certo
garantita la
continuità didattica
negli anni successivi.
Ci
furono
però molti casi,
nonostante tutto, in cui tra
le insegnanti c’era una
buona intesa e
comunità di intenti
per cui i risultati furono
decisamente soddisfacenti.
E’
però
la legge 104/92 che
raccoglie ed integra tutti
gli interventi legislativi
promulgati dopo la 517/77
che diviene il punto di
riferimento normativo
dell’integrazione
scolastica, quando
cioè viene fissata
per ogni alunno/a
diversamente abile la
certificazione elaborata
dall’U.S.L. e viene
realizzato il P.E.I. (Piano
educativo individualizzato)
in cui si delineano le
caratteristiche fisiche,
tecniche, sociali ed
affettive dell’alunno,
mettendo in rilievo le sue
difficoltà di
apprendimento ma anche le
sue possibilità di
recupero. Il P.E.I. si
avvale, oltre che degli
operatori dell’U.S.L e degli
apporti degli insegnanti di
classe e di sostegno. anche
del personale specializzato
della scuola e della
collaborazione dello
scolaro/a e della sua
famiglia. Il profilo
aggiornato seguirà lo
studente per tutto il
percorso scolastico, dalla
materna alla media e
periodicamente alla scuola
superiore.
Con
questa
legge ormai non si parlava
più fortunatamente
solo di inserimento ed anche
il termine “integrazione”
assumeva un altro
significato perché
non era più
l’alunno/a disabile, pur
seguito dall’insegnate di
sostegno, che doveva
adattarsi alla classe, alla
programmazione delle materie
curricolari, ai ritmi di
apprendimento stabiliti ma
era tutto il personale
docente e non docente che
doveva cercare le strategie
per far emergere
nell’alunno/a tutte le sue
possibilità di
recupero, tutte le sue
capacità individuali
che dovevano essere
sostenute e rafforzate.
Oggi
si
parla di “inclusione” ed
infatti questo è il
termine più
appropriato. E l’inclusione
dell’alunno diversamente
abile per me cominciò
allora, con il supporto di
“tutte le forze disponibili
sul campo”.
La
104
aveva il merito di definire
e selezionare al meglio i
vari tipi di handicap (Down,
autistici ecc…) e questo
consentiva la realizzazione
di un P.E.I. più
mirato e maggiormente
finalizzato, ma si sentiva
anche la necessità,
alla luce di nuove ricerche,
studi ed esperienze nel
settore handicap, di
insegnanti, di sostegno e
non, sempre più
preparati per portare a
termine il difficile compito
prefissato.
So
che
nel 2010 venne promulgata la
legge 170 che stabiliva
nuove norme in materia di
disturbi specifici di
apprendimento tra i quali la
dislessia, la disgrafia, la
disortografia e la
discalculia (sempre notevoli
passi avanti nel settore) ma
io ero già in
pensione e non più
direttamente coinvolta.
So
però,
come insegnante, quanto sia
importante dal punto di
vista tecnico la formazione
degli insegnanti sia di
classe che di sostegno per
il raggiungimento di
un’unità di intenti e
per una collaborazione
fattiva per la formazione di
bambini/e diversamente
abili, ma so anche quanto
sia importante l’empatia, la
disponibilità, la
capacità mettersi
sempre in gioco, soprattutto
con i bambini/e autistici
che hanno così gravi
difficoltà ad
apprendere, a comunicare, a
relazionarsi ed a interagire
con gli altri.
Auspico
che
il cammino accidentato della
scuola diventi sempre
più agevole con la
collaborazione e la disponibilità
di tutti.
Marilena
Masiero
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