[autismo-biologia] Sentenza del Consiglio di Stato : la terapia Aba é sanitaria e non abbisogna di recepimento di una legge regionale .

rosanna spatola rosannaspatola69 a gmail.com
Lun 9 Ott 2023 07:37:19 CEST


Molto interessante!
Qual è la situazione in Sicilia? Ci sono limiti di età per accedere a
questa possibilità?
Grazie mille. Rosanna Spatola

Il dom 8 ott 2023, 21:27 Claudia Nicchiniello <c.nicchiniello a me.com> ha
scritto:

>
> Terapia ABA: Minimo 25 ore settimanali – stabilisce il CdS
> ANGSA Campania comunica
> Sentenza senza precedenti e dalla portata enorme in materia di terapia ABA
> è quella pronunciata dal Consiglio di Stato in data 06.10.23 n. 8708 che ha
> accolto integralmente l’appello proposto dagli avv.ti Paola Flammia e
> Michela Antolino, da tempo al fianco di ANGSA Campania, Associazione
> che promuove e difende i diritti delle persone autistiche e delle loro
> famiglie.
> Nel caso di specie il Consiglio di Stato ha dato piena ragione a un minore
> con autismo severo, cui l’Azienda Sanitaria Unica delle Marche aveva negato
> il richiesto trattamento ABA in regime domiciliare sull’errato presupposto
> che l’ABA non rientrasse nel livello essenziale di assistenza autorizzato
> dalla regione Marche, nella quale era previsto solo un rimborso parziale
> delle spese documentate dalla famiglia. Avverso tale provvedimento i
> difensori del bambino avevano proposto ricorso al Tar Marche che, con
> ragionamento evidentemente errato, lo aveva respinto. Ragione per cui gli
> avv.ti Paola Flammia e Michela Antolino erano stati costretti a ricorrere
> al Consiglio di Stato
> che ha, invece, accolto l’appello e annullato la sentenza del Tar Marche.
> L’enorme importanza della sentenza risiede non solo nel fatto che per la
> prima volta (dopo la devoluzione della giurisdizione al giudice
> amministrativo) sui diritti delle persone con autismo si è pronunciato il
> Consiglio di Stato, ma soprattutto nel fatto che la pronuncia, accogliendo
> tutte le tesi dei ricorrenti, ha avuto modo di affrontare aspetti del tutto
> nuovi arrivando a sancire diritti imprescindibili, come quello ad una
> misura minima di trattamento ABA.
> In primis il CdS ha precisato che l’assistenza sociosanitaria ai minori
> con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo e alle persone
> con disturbi dello spettro autistico è ricompresa tra i livelli essenziali
> di assistenza (LEA) definiti dagli artt. 25, 32 e 60 del decreto del
> Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017. Nell’ambito di tale
> assistenza socio sanitaria ricompresa nei LEA vanno certamente annoverati i
> trattamenti cognitivo comportamentali denominati ABA, trattandosi di
> prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria che devono
> essere assicurate dal sistema sanitario pubblico su tutto il territorio
> nazionale.
> A tal proposito il CdS smentisce totalmente l’argomentazione dell’ASUR
> Marche e della sentenza impugnata secondo cui, senza recezione in una legge
> regionale, le prescrizioni afferenti ai LEA non troverebbero applicazione
> nell’ambito dell’ordinamento regionale.
> Anche qui, richiamando i pronunciamenti della Corte Costituzionale in
> materia di attribuzioni stato regione, ed in accoglimento delle tesi dei
> difensori, il CdS ha avuto modo di chiarire che l’articolata disciplina dei
> LEA entra automaticamente nell’ordinamento regionale afferente alla cura
> della salute. E ciò dal momento che l’ambito in cui si inscrivono gli
> interventi previsti dalla legge regionale è appunto quello dei livelli
> essenziali di assistenza, poiché il DPCM del 12 gennaio 2017,
> nell’aggiornare i livelli essenziali di assistenza, ha ricompreso in essi
> l’assistenza sociosanitaria
>
> anche alle persone con disturbi mentali e disabilità. Ciò significa, in
> altri termini, che la prestazione ABA va erogata dalle ASL anche in quelle
> regioni dove tale terapia non sia stata ancora recepita con una legge
> regionale.
> Dal riconoscimento dell’ABA nei LEA il CdS ne fa derivare, con una
> assoluta novità in punto di diritto, anche un importantissimo corollario.
> Sancisce infatti il CdS che è irrinunciabile per il SSN assicurare
> l’effettivo trattamento ABA nella misura sufficiente prevista dalle Linee
> di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità, dovendosi ritenere che tali
> prestazioni debbano concorrere a realizzare quella “prestazione di
> risultato” rappresentata dal riconoscimento del trattamento Aba nei Lea.
> Quel che è maggiormente importante è che il CdS, aderendo alle tesi dei
> ricorrenti, esplicita anche che tale misura risieda in 25 ore settimanali,
> quale numero minimo di ore indicato nelle Linee guida dell’Istituto
> Superiore di Sanità. È evidente come quest’ultimo aspetto abbia
> un’incidenza dirompente giacché le ASL dovranno assicurare su tutto il
> territorio nazionale l’erogazione dell’intervento cognitivo comportamentale
> ABA per almeno 25 ore settimanali ed è quanto da tempo auspicato anche da
> ANGSA Campania
>
> Sentenza senza precedenti e dalla portata enorme in materia di terapia ABA
> è quella pronunciata dal Consiglio di Stato in data 06.10.23 n. 8708 che ha
> accolto integralmente l’appello proposto dagli avv.ti Paola Flammia e
> Michela Antolino, da tempo al fianco di ANGSA Campania, Associazione
> che promuove e difende i diritti delle persone autistiche e delle loro
> famiglie.
>
> Chiediamo finalmente però una REGOLAMENTAZIONE in ambito sanitario degli
> aspetti terapeutici della scienza comportamentale , soprattutto per i
> bambini ed adolescenti gravi e gravissimi .
>
> Angsa Campania da tempo chiede :
> 1) un percorso universitario per i terapisti , che non possono esser
> operatori formati in 40 ore e non controllati da BCBA / analisti con
> pazienti in numerosità non controllata
> 2) Albo sanitari per definire le competenze minime degli analisti e dei
> terapisti comportamentali
> 3) definizione chiara delle responsabilità terapeutiche ai sensi della
> legge Gelli  Bianco .
>
> Claudia Nicchiniello
>
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> Autismo-biologia e' una lista di discussione promossa dall' A.P.R.I.,
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