[autismo-biologia] TAR CAMPANIA: ILLEGITTIMA L'AUTOMATICA INTERRUZIONE DEL TRATTAMENTO ABA AL COMPIMENTO DEL 13° ANNO

Enrico Toffolo enrico.toffolo.67 a gmail.com
Gio 15 Giu 2023 09:23:40 CEST


Segnalo la recente sentenza del TAR CAMPANIA SEZIONE SALERNO N. 01036/2023

In ossequio al principio di efficacia ed appropriatezza della terapia
sancito dall’art. 7, 1° comma, del D. Lgs. n. 502/1992 – che secondo la più
recente giurisprudenza non può essere escluso dalla mera carenza di
evidenze scientifiche disponibili posto che queste ultime assumono
carattere dirimente solo allorquando sia stata provata l’inefficacia della
cura e non quando essa sia solo dubbia (cft. Cass. civ., 10 aprile 2015 n.
7229) –, e delle linee guida in materia di disturbi dello spettro autistico
nei bambini e negli adolescenti deve ritenersi che il trattamento con
metodologia ABA, Applied Behaviour Analysis, sia compreso nei LEA e che
quindi rientri nei trattamenti sanitari che le ASL sono tenute ad erogare a
tutti gli assistiti purché sussistano le condizioni richiamate dalla citata
L. n. 502/1992.

È illegittima la sostituzione, al compimento del tredicesimo anno di età,
del trattamento ABA precedentemente assicurato ad un minore con un piano
terapeutico che prevede tre diversi trattamenti a scelta del malato, anche
in presenza di una delibera aziendale che impone trattamenti generalizzati
per fasce d’età prescindendo dai bisogni individuali dei singoli pazienti,
atteso che:
a) la scelta del programma terapeutico più appropriato da utilizzare nella
cura dell’autismo non può essere rimessa alle famiglie bensì al Nucleo
Territoriale di Neuropsichiatria Infantile, che deve preliminarmente
valutarne l’appropriatezza, in base alla scienza medica, rispetto alle
specifiche esigenze del paziente (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 marzo 2022
n. 2129);
b) deve escludersi in materia di autismo qualsivoglia automatismo nelle
cure da erogare in funzione dell’età perché esso si appalesa, prima facie,
incompatibile con l’esigenza primaria, discendente dal rango costituzionale
della tutela della salute, di salvaguardare al massimo il benessere
psico-fisico della persona.

la sentenza è disponibile sul sito della giustizia amministrativa o al
seguente link https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29310.pdf


Enrico Toffolo
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