[autismo-biologia] I genitori non sono contenti del docente di sostegno: non ha determinate competenze. Fanno ricorso, ma il Consiglio di Stato dà torto: "Le qualifiche richieste ricadono sotto specialisti sanitari". SENTENZA [PDF] - Orizzonte Scuola Notizie

antonio leonardo fiorentino fiorentinoal a gmail.com
Sab 9 Dic 2023 22:45:05 CET


Grazie mille
nel modello del CIS (certificato integrazione scolastica), rilasciato dalle
ASL e da consegnare alle scuole, è indicata una figura che sembra essere
una "chimera".
In particolare sono testualmente indicate le seguenti risorse da assegnare
a supporto del disabile:

   1. insegnante di sostegno (provvede l'USR)
   2. assistenza di base per l'igiene, cura della persona e spostamenti
   (provvede il Comune)
   3. assistenza educativa specialistica alla comunicazione e/o autonomia
   disabilità sensoriali (provvede la Regione)
   4. assistenza educativa specialistica *psicoeducativa per la
   disregolazione comportamentale e/o emozionale in condizione di gravità
   clinica,* riscontrabile nei disturbi di condotta, ADHD con o senza
   deficit dell'attenzione e nei disturbi pervasivi dello sviluppo (chi
   provvede?)

Negli ultimi tempi, dopo aver lottato invano per l'accesso del terapista a
scuola incassando ripetuti no anche solo fare osservazione di 2 ore a
settimana, ho iniziato a prendere informazioni circa la 4° figura (ass.
specialistico psicoeducativo) ed ogni ente interpellato (comune, asl, USR,
regione) sembrava non essere direttamente interessato/coinvolto e investito
dell'obbligo di provvedere all'individuazione della risorsa con accollo dei
relativi costi (tutti han fatto +/- il gioco dello scaricabarile: "non
saprei, prova a chiedere a......")

Alla luce della sentenza del Consiglio di Stato mi sembra (forse) evidente
che la responsabilità della suddetta risorsa, per il suo profilo
specialistico, non può che essere riconducibile all'ASL, corretto?
è corretto inquadrare l'assistente psicoeducativo come descritto nel CIS al
punto 4) nella categoria delle professioni non sanitarie (es educatore
professionale) oppure dovrebbe avere un taglio sanitario
(psicologo/terapista ABA/psicoterapeuta/etc).

sarei grato a chi vorrà/potrà fornirmi conferme e/o ulteriori informazioni
al riguardo anche sulla base di esperienze vissute come genitore e/o
professionista
cordiali saluti
antonio f.

ᐧ

Il sab 9 dic 2023, 21:55 antonio leonardo fiorentino <fiorentinoal a gmail.com>
ha scritto:

> Grazie Dott.ssa delle segnalazioni
> oggi c'è ancora chi distingue (strumentalmente?) tra gestione del
> comportamento e gestione della didattica.
> Non comprendono, o meglio non vogliono comprendere, che sono due facce
> della stessa medaglia.
> deve scusarmi se semplifico: il sostegno non può fare il terapista ed il
> terapista (specializzato) non può fare didattica e così a scuola ci si
> affida alla dea bendata...
>
> Urge un albo professionale di terapisti (aba) ed il riconoscimento della
> professione sanitaria (ce l'hanno fatta gli osteopati che leggendo sul web
> sembrerebbe non essere neanche EBT) che possa intervenire anche nei
> contesti scuola con un'opportuna ulteriore specializzazione (2 anni)
>
> forse potrebbe essere ancor più opportuna una professione (sanitaria) che
> sia un ibrido tra pedagogista/educatore e terapista comportamentale proprio
> in ragione del fatto che a scuola l'intervento non può che essere integrato
> (qui confermo il mio punto di vista dello stretto e inscindibile rapporto
> tra gestione del comportamento e didattica)
>
> per un cambiamento strutturale ci vorranno anni forse decenni: gli
> osteopati in italia hanno iniziato a muovere i primi passi negli anni '80
> ottenendo il riconoscimento di professione sanitaria nel 2017 ed arrivando
> oggi ad avere anche un corso di laurea
>
> perchè sembra essere tutto fermo?
> è stata mai predisposto un progetto di legge?
> ci sono interlocuzioni in corso sul tema con il governo attuale?
> saluti
> af
>
> Il giorno sab 9 dic 2023 alle ore 20:27 Claudia Nicchiniello <
> c.nicchiniello a me.com> ha scritto:
>
>> Segnalo questa sentenza, che ovviamente è in linea con la precedente
>> Sentenza del Consiglio di Stato, che riconosceva ai genitori delle Marche
>> il diritto ad avere un intervento ABA non erogato dai servizi sociali su
>> base di istanza ( bando ) ma come diritto costituzionale garantito dal SSN.
>>
>>
>> Credo che qualunque intervento , comunque individuato da Linee Guida ex
>> Legge Gelli Bianco , dovrà comunque essere sostenuto dal SSN.
>>
>> Quindi non sembra che vi sia alternativa alcuna a chi , per scienza e
>> coscienza , crede negli interventi ( se ne contano oltre 30 ) raggruppati
>> sotto la scienza comportamentale ovvero interventi ABA, di porsi eticamente
>> il problema di creare un Albo di professionisti sanitari ( educatori
>> comportamentali ? Operatori comportamentali ? Ecc ) , che siano stati
>> formati almeno con una laurea triennale , e che certamente non possono
>> essere considerati autonomi ed esperti in vari contesti di vita della
>> persona con solo 40 ore .
>>
>> Il consiglio di stato infatti rinnova al SSN e ai servizi sociali del
>> Comuni di non delegare alla scuola compiti non propri.
>>
>>
>> Claudia Nicchiniello
>>
>>
>>
>>
>> https://www.orizzontescuola.it/i-genitori-non-sono-contenti-del-docente-di-sostegno-non-ha-determinate-competenze-fanno-ricorso-ma-il-consiglio-di-stato-da-torto-le-qualifiche-richieste-ricadono-sotto-specialisti-sanitari-no/
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