[autismo-biologia] Riflessioni sull'assistenza estiva e sull'affermazione di alcuni diritti dei soggetti autistici

paololicata a libero.it paololicata a libero.it
Mer 13 Giu 2018 13:22:01 CEST


Gentili Componenti delle liste,

sul tema in epigrafe volevo sottoporre una mia linea di pensiero sull'obbligatorietà della "copertura" massima dei bambini e dei ragazzi "protetti" in situazione di gravità, nei "campi estivi”.

Fermo restando la mia condivisione su quanto riportato nelle precedenti mail circa i riferimenti alla Legge 104/92, pongo l'attenzione su un decreto legislativo e su una sentenza della corte costituzionale che tutti voi conoscete.

Il decreto legislativo 66/2017 definisce un indirizzo preciso che, partendo dall'ambito scolastico, entra comunque nell'ambito educativo, specialmente nelle parti nelle quali ribadisce la necessità circa la “continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro”. Ritengo che un campo estivo promosso o gestito da un ente locale debba restare nel solco dei principi del suddetto decreto, anche perché tali campi estivi sono sotto la responsabilità dell"Ufficio scuola" del singolo Ente locale, che dunque non si può sottrarre alla norme di riferimento che lo chiamano in causa. Fermo restando che il Decreto in narrativa si incardina sulla legge 104/92 e sulla legge 107/2015.

Altro spunto di riflessione che porrei è l'affermazione dei principi e delle determinazioni della Sentenza della corte Costituzionale del 26/02/2010 pubblicata in G.U. n. 9 del 03/03/2010, che ponendo l'attenzione all'ambito scolastico afferma che il "sostegno" per disabili gravi (e nel caso in specie, una bambina "affetta da ritardo psicomotorio e crisi convulsive da encefalopatia grave") debba essere dato anche in deroga agli stanziamenti ed alle risorse economiche dell'Ufficio scolastico.

Tale Sentenza è, a mio avviso, estensibile a tutti gli ambiti educativi, ed anche ad un campo estivo che, se gestito o diretto da un ente locale, rimane un "ambito educativo" ("la partecipazione del disabile «al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce, infatti, un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato» (sentenza n. 215 del 1987)".

In particolare la sentenza 20/2010, in narrativa, motiva:

"La ratio della norma, che prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno, è, infatti, quella di apprestare una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità; si tratta dunque di un intervento mirato, che trova applicazione una volta esperite tutte le possibilità previste dalla normativa vigente e che, giova precisare, non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, le disposizioni impugnate si appalesano irragionevoli e sono, pertanto, illegittime nella parte in cui, stabilendo un limite massimo invalicabile relativamente al numero delle ore di insegnamento di sostegno, comportano automaticamente l’impossibilità di avvalersi, in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, di insegnanti specializzati che assicurino al disabile grave il miglioramento della sua situazione nell’ambito sociale e scolastico."

Rimane il principio che se un soggetto (bambino o ragazzo) autistico, comma 3 (in situazione di gravità e/o di continuità assistenziale/educativa), sta seguendo un percorso ed un trattamento ABA (certificato da un supervisore ABA), implementato a casa, a scuola ed in tutti gli altri ambiti educativi, anche nel “campo estivo” s’impone una continuità assistenziale (peraltro nel solco del “percorso educativo” messo in campo) che non dovrà essere interrotto da un quadro orario discontinuo, in termini di assistenza da parte dell'educatore di riferimento. Ed anzi, sarebbe opportuno che anche nel campo estivo il bambino sia seguito dallo stesso educatore della scuola, in continuità, divenendo il campo estivo un'esperienza di “generalizzazione di trattamento” e di acquisizione di competenze sociali e relazionali, anche in ambiti esterni alla scuola.

Resilienza e continuità assistenziale, in una dimensione di presa in cura, e NON di presa in carico.

Fermo restando che manca una “cabina di regia” regionale, che coordini le istituzioni e tutti i portatori di interesse (stakeholders), e manca la figura del “manager di caso”, ovvero uno specialista dell’ASL che segua attivamente il bambino o il ragazzo nella sua vita in famiglia, a scuola ed in tutti gli ambiti sociali, con una presa in cura tempestiva e precoce, continua e resiliente, che eviti la “duplicazione degli interventi”, e monitori ciclicamente l’efficacia degli interventi. Tutto questo significherebbe risparmio per la collettività (e per le famiglie), maggiore efficacia dei risultati, minore spesa in futuro per l’assistenza degli stessi “soggetti”, lavoro per molti specialisti ed operatori del “settore” e NON dimentichiamolo ……..maggiore qualità della vita per i bambini e i ragazzi autistici.

Paolo Licata



Di seguito il link relativo alla sentenza 80/2010

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2010&numero=80 https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2010&numero=80
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