[autismo-biologia] apprvato da Senato il DDL sull'autismo

Eleonora Daniele eledaniele a libero.it
Ven 20 Mar 2015 08:43:29 CET


Una grande vittoria di tutte le persone che hanno lottato per la legge. Grazie davvero . 

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> Il giorno 19/mar/2015, alle ore 14:49, Carlo Hanau <hanau.carlo a gmail.com> ha scritto:
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> LA COMMISSIONE IGIENE E SANITA’ DEL SENATO APPROVA IL DISEGNO DI LEGGE SULL’AUTISMO
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> Oggi 18 marzo 2015 la Commissione igiene e sanità del Senato ha approvato all’unanimità il disegno di legge (DDL) n.344 e connessi in materia di autismo e ne ha dato comunicazione nella conferenza stampa alla quale ho partecipato come Direttore responsabile de Il Bollettino dell’Angsa.
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> Sono intervenuti nella presentazione del DDL la Sen. De Biasi, Presidente della Commissione, la Sen. Padua, Relatrice del testo del DDL, il Sen. Romano, Relatore, la Sen.Maria Rizzotti, il Sen.Romani. E’ intervenuto anche il Sottosegretario alla salute. Ho notato fra i Senatori presenti che non hanno preso la parola le Senatrici Zanoni, Dirindin, Silvestro e Serra.
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> Grande la soddisfazione per avere condotto in  porto il DDL n.344, con tutte le modificazioni che hanno recepito il contributo dei vari DDL proposti dai Senatori ed anche quello delle associazioni di genitori, delle societā scientifiche e di tutte le istanze interessate che agiscono nella societā civile.
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> L’avvenimento ha un carattere eccezionale, in quanto l’approvazione è avvenuta in sede legiferante e non ha quindi bisogno di essere discusso in aula plenaria. E’ la prima volta, in questa legislatura, che un provvedimento ottiene questo privilegio e il Presidente Sen.Grasso ha concesso questa possibilità per il carattere unanime dei consensi riscossi.
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> Si spera che una simile procedura venga adottata anche dalla Camera, affinché il provvedimento possa diventare legge dello Stato italiano entro l’estate.
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> Il DDL deve rispettare le regole costituzionali dell’autonomia delle Regioni in questo ambito e non può che essere un provvedimento quadro, tuttavia induce le Regioni ad emanare normative specifiche sull’autismo in questa direzione ed il Governo a considerare l’autismo nei Livelli Essenziali di Assistenza che dovrebbero essere emanati entro la fine di giugno.
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> Il DDL deve inoltre rispettare il vincolo di non comportare maggiori oneri per la finanza pubblica: tuttavia va detto che il nostro Paese destina già ora più risorse di ogni altro al sostegno della disabilità dei minori: si tratta quindi di spendere meglio le risorse attuali, migliorandone la qualificazione e riducendo gli spechi. Questo risultato può essere conseguito fornendo agli operatori ed ai famigliari una formazione specifica ed una figura professionale competente che faccia il coordinamento e l’integrazione degli interventi che devono essere multidisciplinari. Il testo allegato è sufficientemente chiaro e non ha bisogno di ulteriori chiose.
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> I Senatori hanno dato prova di un grandissimo impegno e meritano il ringraziamento delle persone con autismo, delle loro famiglie, degli operatori e della società tutta, che può considerare questo avvenimento il miglior regalo possibile per la ricorrenza della Giornata mondiale di consapevolezza dell’autismo che si celebrerà  il due aprile prossimo.
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> Carlo Hanau
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> Direttore responsabile de Il Bollettino dell’ANGSA
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> Disegni di legge n. 344 e connessi in materia di autismo
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> Testo approvato dalla Commissione Igiene e Sanitā del Senato in esito all'esame di sede deliberante
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>  BOZZA
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> Art. 1. (Finalitā)
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> La presente legge, ai sensi di quanto previsto dalla risoluzione ONU n. A/RES/67/82 sui bisogni delle persone con autismo approvata il 12 dicembre 2012, prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico.
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> Art. 2 (Linea guida)
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> L'Istituto Superiore di Sanitā aggiorna la Linea guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le etā della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali.
> 
> Art. 3 (Politiche regionali in materia di disturbi dello spettro autistico)
> 
> 1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto conto del nuovo Patto per la salute 2014-2016, con la procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle avanzate evidenze scientifiche disponibili.
> 
> 2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano garantiscono il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico, possono individuare centri di riferimento con compiti di coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della rete sanitaria regionale e delle province autonome, stabiliscono percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico verificandone l'evoluzione e adottano misure idonee al conseguimento dei seguenti obiettivi:
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> a) la qualificazione dei servizi di cui al presente comma costituiti da unitā funzionali multidisciplinari per la cura e l'abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico;
> 
> b) la formazione degli operatori sanitari di neuropsichiatria infantile, di abilitazione funzionale e di psichiatria sugli strumenti di valutazione e sui percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali basati sulle migliori evidenze scientifiche disponibili;
> 
> c) la definizione di equipe territoriali dedicate nell'ambito dei servizi di neuropsichiatria dell'etā evolutiva e dei servizi per l'etā adulta, anche in collaborazione con le altre attivitā dei servizi stessi, che partecipino alla definizione del piano di assistenza, ne valutino l'andamento e svolgano attivitā di consulenza;
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> d) la promozione dell'informazione e l'introduzione di una figura che svolga una funzione di coordinamento degli interventi multidisciplinari;
> 
> e) la promozione del coordinamento degli interventi e dei servizi di cui al presente comma per assicurare la continuitā dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della persona;
> 
> f) l'incentivazione di progetti dedicati alla formazione e al sostegno delle famiglie che hanno in carico persone con disturbi dello spettro autistico;
> 
> g) la disponibilitā sul territorio di strutture semiresidenziali e residenziali accreditate, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti;
> 
> h) la promozione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico,che ne valorizzino le capacitā.
> 
> Art. 4 (Clausola di invarianza finanziaria)
> 
> Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
> 
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> _______________________________________________
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> ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici).
> Fondazione Augusta Pini ed Istituto del Buon Pastore Onlus.
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