[autismo-biologia] apprvato da Senato il DDL sull'autismo

Carlo Hanau hanau.carlo a gmail.com
Gio 19 Mar 2015 14:49:41 CET


LA COMMISSIONE IGIENE E SANITA’ DEL SENATO APPROVA IL DISEGNO DI LEGGE
SULL’AUTISMO

Oggi 18 marzo 2015 la Commissione igiene e sanità del Senato ha approvato
all’unanimità il disegno di legge (DDL) n.344 e connessi in materia di
autismo e ne ha dato comunicazione nella conferenza stampa alla quale ho
partecipato come Direttore responsabile de Il Bollettino dell’Angsa.

Sono intervenuti nella presentazione del DDL la Sen. De Biasi, Presidente
della Commissione, la Sen. Padua, Relatrice del testo del DDL, il Sen.
Romano, Relatore, la Sen.Maria Rizzotti, il Sen.Romani. E’ intervenuto
anche il Sottosegretario alla salute. Ho notato fra i Senatori presenti che
non hanno preso la parola le Senatrici Zanoni, Dirindin, Silvestro e Serra.

Grande la soddisfazione per avere condotto in  porto il DDL n.344, con
tutte le modificazioni che hanno recepito il contributo dei vari DDL
proposti dai Senatori ed anche quello delle associazioni di genitori, delle
società scientifiche e di tutte le istanze interessate che agiscono nella
società civile.

L’avvenimento ha un carattere eccezionale, in quanto l’approvazione è
avvenuta in sede legiferante e non ha quindi bisogno di essere discusso in
aula plenaria. E’ la prima volta, in questa legislatura, che un
provvedimento ottiene questo privilegio e il Presidente Sen.Grasso ha
concesso questa possibilità per il carattere unanime dei consensi riscossi.

Si spera che una simile procedura venga adottata anche dalla Camera,
affinché il provvedimento possa diventare legge dello Stato italiano entro
l’estate.

Il DDL deve rispettare le regole costituzionali dell’autonomia delle
Regioni in questo ambito e non può che essere un provvedimento quadro,
tuttavia induce le Regioni ad emanare normative specifiche sull’autismo in
questa direzione ed il Governo a considerare l’autismo nei Livelli
Essenziali di Assistenza che dovrebbero essere emanati entro la fine di
giugno.

Il DDL deve inoltre rispettare il vincolo di non comportare maggiori oneri
per la finanza pubblica: tuttavia va detto che il nostro Paese destina già
ora più risorse di ogni altro al sostegno della disabilità dei minori: si
tratta quindi di spendere meglio le risorse attuali, migliorandone la
qualificazione e riducendo gli spechi. Questo risultato può essere
conseguito fornendo agli operatori ed ai famigliari una formazione
specifica ed una figura professionale competente che faccia il
coordinamento e l’integrazione degli interventi che devono essere
multidisciplinari. Il testo allegato è sufficientemente chiaro e non ha
bisogno di ulteriori chiose.

I Senatori hanno dato prova di un grandissimo impegno e meritano il
ringraziamento delle persone con autismo, delle loro famiglie, degli
operatori e della società tutta, che può considerare questo avvenimento il
miglior regalo possibile per la ricorrenza della Giornata mondiale di
consapevolezza dell’autismo che si celebrerà  il due aprile prossimo.

Carlo Hanau

Direttore responsabile de Il Bollettino dell’ANGSA







Disegni di legge n. 344 e connessi in materia di autismo

Testo approvato dalla Commissione Igiene e Sanità del Senato in esito
all'esame di sede deliberante

 BOZZA

*Art. 1. (Finalità) *

La presente legge, ai sensi di quanto previsto dalla risoluzione ONU n.
A/RES/67/82 sui bisogni delle persone con autismo approvata il 12 dicembre
2012, prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il
miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale
delle persone con disturbi dello spettro autistico.

*Art. 2 (Linea guida) *

L'Istituto Superiore di Sanità aggiorna la Linea guida sul trattamento dei
disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base
dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti
dalla letteratura e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali.

*Art. 3 (Politiche regionali in materia di disturbi dello spettro
autistico) *

1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto
conto del nuovo Patto per la salute 2014-2016, con la procedura di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si
provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con
l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico,
delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento
individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle
avanzate evidenze scientifiche disponibili.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano garantiscono il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria
alle persone con disturbi dello spettro autistico, possono individuare
centri di riferimento con compiti di coordinamento dei servizi stessi
nell'ambito della rete sanitaria regionale e delle province autonome,
stabiliscono percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa
in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro
autistico verificandone l'evoluzione e adottano misure idonee al
conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) la qualificazione dei servizi di cui al presente comma costituiti da
unità funzionali multidisciplinari per la cura e l'abilitazione delle
persone con disturbi dello spettro autistico;

b) la formazione degli operatori sanitari di neuropsichiatria infantile, di
abilitazione funzionale e di psichiatria sugli strumenti di valutazione e
sui percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali basati sulle migliori
evidenze scientifiche disponibili;

c) la definizione di equipe territoriali dedicate nell'ambito dei servizi
di neuropsichiatria dell'età evolutiva e dei servizi per l'età adulta,
anche in collaborazione con le altre attività dei servizi stessi, che
partecipino alla definizione del piano di assistenza, ne valutino
l'andamento e svolgano attività di consulenza;

d) la promozione dell'informazione e l'introduzione di una figura che
svolga una funzione di coordinamento degli interventi multidisciplinari;

e) la promozione del coordinamento degli interventi e dei servizi di cui al
presente comma per assicurare la continuità dei percorsi diagnostici,
terapeutici e assistenziali nel corso della vita della persona;

f) l'incentivazione di progetti dedicati alla formazione e al sostegno
delle famiglie che hanno in carico persone con disturbi dello spettro
autistico;

g) la disponibilità sul territorio di strutture semiresidenziali e
residenziali accreditate, pubbliche e private, con competenze specifiche
sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare la presa in
carico di soggetti minori, adolescenti e adulti;

h) la promozione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di
soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico,che ne valorizzino le
capacità.

*Art. 4 (Clausola di invarianza finanziaria) *

Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa
attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
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